Norme generali (art. 1): Il presente Regolamento, (di seguito descritto per i sui principali articoli), adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del
decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’istituzione e
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Civitella Alfedena in attuazione
dell’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.
Presupposti dell'imposta (art. 2): L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Il tributo IUC è composto da:
a. l’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:
- nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune
- e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
Determinazione delle tariffe e delle aliquote (art. 3): Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:
a) le aliquote e detrazioni IMU;
b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati.
c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.
Dichiarazioni (art. 4): 1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.
Modalità di versamento (art. 5): 1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto “Modello F24”) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
N.B. Qualora non si usufruisca dei programmi di calcolo, dei Modelli F24 o dei bollettini precompilati messi a disposizione dall'Ente, si raccomanda di verificare l'inserimento del codice tributo (IMU, TASI e TARI) nel Modello F24 come indicato di seguito:
Scadenze di versamento (art. 6): Le scadenze dei pagamenti dell’IMU sono quelle fissate per legge: 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo.
Ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:
- Il versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
- Il versamento della TARI è fissato in 2 rate, con scadenza 31 maggio – 31 Ottobre. Per le attività produttive è possibile versare in 3 rate con scadenza 31 maggio – 31 agosto e 30 novembre.
È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Competenza nella liquidazione (art. 7): 1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d’ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.
Accertamento, sanzioni ed interessi (art. 10): 1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all’invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente IMU (Imposta municipale propria) di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.
Presupposto per il pagamento L'IMU si applica sul possesso degli immobili come da Istruzioni, ivi inclusa l'abitazione principale ai sensi del vigente regolamento.
Assimilazioni all'abitazione principale 1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze direttamente collegate con l’abitazione principale nell’ordine di n. 1 pertinenza oppure nel raggio massimo di 150 metri dall’abitazione principale.
Determinazione del valore delle aree fabbricabili 1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. In sede di primo anno di applicazione della IUC, sono confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili già validi ai fini IMU per l’anno 2013.
3. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l’imposta sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato o versato l’imposta per un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta pagata a tale titolo.
5. I valori delle aree fabbricabili di cui al comma 2, si intendono applicabili per gli anni successivi se non modificati.
Importo minimo di versamento 1. Il versamento dell’Imu non deve essere eseguito quando l’imposta annuale risulti inferiore a 7,00 euro.
Scadenze e modalità di versamento Le scadenze dei pagamenti dell’IMU sono quelle fissate per legge: 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo. Il versamento può essere effettuato tramite versamento con Bollettino Postale oppure con Modello F24 semplificato (compilabile) inserendo gli opportuni codici tributo.
Per pagare l'IMU i codici tributo da inserire nel modello F24 sono:
¤ "3918" immobili diversi dalla prima casa
¤ "3913" fabbricati rurali ad uso strumentale
¤ "3914" terreni
¤ "3916" aree fabbricabili
¤ "3925" immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Quota Stato
¤ "3930" immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Quota Comune
Disposizioni finali 1. Il presente regolamento, relativo alla componente IMU della IUC, sostituisce il precedente Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria di cui alla Delibera C.C. n. 21 del 26/10/2012
N.B. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile di errori dovuti all'inserimento di dati non esatti oppure all'errato utilizzo del presente strumento di calcolo. Si ricorda che l'Imu è un'imposta con adempimenti di denuncia, autoliquidazione e versamento spontanei, da parte del contribuente; costui, pertanto, è l'unico responsabile dell'esattezza di tutti gli adempimenti.
Il presente strumento di calcolo non memorizza alcuna informazione personale o relativa al calcolo, in alcuna banca dati: tutte le informazioni inserite sono disponibili, fino alla loro distruzione con la chiusura del browser.
Regolamento componente T.A.S.I. (Tributo sui servizi indivisibili)
( Si avvisano i contribuenti che l'Imposta è confluita e sommata all'imponibile IMU dal 01/01/2020 )
Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.
Presupposto della tassa 1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
Esclusioni 1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte e le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Soggetti passivi 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell’art. 1 , legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
5. L’occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art. 22. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Base imponibile 1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
Detrazioni - Riduzioni - Esenzioni 1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l’applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 731 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.
Scadenze e modalità di versamento 1. Ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. Il versamento può essere effettuato tramite versamento con Bollettino Postale oppure con Modello F24 (compilabile) inserendo gli opportuni codici tributo.
Per pagare la Tasi i codici tributo da inserire nel modello F24 sono:
¤ "3958" per l'abitazione principale e relative pertinenze
¤ "3959" per i fabbricati rurali ad uso strumentale
¤ "3960" per le aree edificabili
¤ "3961" per gli altri fabbricati
Programma di calcolo TASI on-line
Deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 28/04/2014: ( approvazione regolamento )
Deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 20/05/2015: ( determinazione aliquote )
N.B. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile di errori dovuti all'inserimento di dati non esatti oppure all'errato utilizzo del presente strumento di calcolo. Si ricorda che l'Imu è un'imposta con adempimenti di denuncia, autoliquidazione e versamento spontanei, da parte del contribuente; costui, pertanto, è l'unico responsabile dell'esattezza di tutti gli adempimenti.
Il presente strumento di calcolo non memorizza alcuna informazione personale o relativa al calcolo, in alcuna banca dati: tutte le informazioni inserite sono disponibili, fino alla loro distruzione con la chiusura del browser.
Regolamento componente T.A.R.I. (Tassa sui Rifiuti)
Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la componente TARI (Tassa sui rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art.1 commi dal 641 al 668 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Presupposto per il pagamento 1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Soggetti passivi 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
Determinazione della base imponibile 1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è costituita:
dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata, per i locali, considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
Riduzioni tariffarie1. Ai sensi del comma 660, dell’art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:
1.a) abitazioni occupate esclusivamente da uno o due pensionati residenti di età superiore a 75 anni - riduzione del 25,00 % - (Ai soli fini della riduzione, nel numero degli occupanti, non si considera l’eventuale presenza di badante ivi domiciliata o residente).
1.b) abitazioni occupate da contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano portatori di handicap grave certificato
ai sensi della legge n. 104/92 - riduzione del 33,33 %
3. Le riduzioni sopra indicate, non sono cumulabili, competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Per le utenze domestiche categoria 22 dell’allegato al presente si effettua una riduzione del 40%.
5. Le riduzioni di cui al comma 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
Esenzioni 1. 1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 27.12.2013, n. 147, sono esenti dalla TARI:
a) I locali utilizzati per l'esercizio del culto, i locali per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le Biblioteche pubbliche, le Caserme militari, i Monasteri ed i Conventi, i locali di proprietà di enti pubblici territoriali adibiti a centri sociali.
b) Le utenze domestiche di persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono l'assistenza continuativa da parte del Comune; tali situazioni dovranno essere certificate dal Servizio di Assistenza Sociale del Comune.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
Riscossione 1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato Modello F24 o Bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili.
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
I codici per la compilazione del modello Modello F24 (compilabile) del tributo Tari sono gli stessi che si utilizzavano per la Tares (istituiti con la risoluzione 37/E del 27 maggio 2013), che vengono però ridenominati sostituendo il pecedente riferimento alla Tares con il nuovo nome dell’imposta, Tari. Quindi:
¤ "3944" valido per Tari (e Tares)
¤ "3945" Tari (e Tares), interessi
¤ "3946" Tari (e Tares), sanzioni
Norme transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, ai sensi del comma 704 art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, è soppressa l’applicazione della TARES. Rimane ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. In sede di prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell’annodi entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall’interessato entro il termine del 28 febbraio 2014. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell’art. 42 del presente regolamento.
SERVIZIO IDRICO: CANONI ACQUA – FOGNATURE – DEPURAZIONE
A tutti i contribuenti si fa presente che la gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Civitella Alfedena è affidato totalmente alla società SACA S.p.A.
tariffario SACA - TICSI
Soggetti tenuti al pagamento: Il canone acqua, fognature e depurazione è dovuto da coloro che hanno l’allacciamento alla rete dell’acquedotto e alla fognatura comunale per immobili utilizzati nel Comune secondo l’uso effettuato ed il consumo rilevato dal contatore installato.
Presupposto per pagamento: E’ l’allacciamento alla rete comunale.
Tariffa: E’ deliberata dall’organo comunale competente per legge inerente i canoni acqua, fognatura e depurazione.
Dal 01/01/2001 è in vigore il nuovo Regolamento per la distribuzione e fornitura dell’acqua, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/12/2000. La tariffa è determinata per anno solare, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione con effetto per lo stesso anno a cui si riferisce il Bilancio stesso. La tariffa, per il canone acqua e fognatura, è composta da una parte fissa in relazione ai costi fissi del servizio ed una variabile in relazione al consumo, ed è articolata per tipologia di uso.
Nel caso di subentri, il subentrante è tenuto a darne immediata comunicazione all’ufficio per la predisposizione del relativo contratto.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Norme Generali: L'imposta di soggiorno è istituita con Regolamento comunale, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Civitella Alfedena, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonchè i servizi pubblici locali.
L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune, fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi per un euro a notte (pertanto fino ad un massimo di tre euro a persona) e come costo aggiuntivo di 0,50 centesimi per ogni accesso alle aree di sosta.
Chi deve pagare: L'imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive a qualsiasi titolo situate nel territorio del Comune e di accesso alle aree di sosta.
Esenzioni: Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) I gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
c) Sono esenti dal pagamento gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici.
d) I portatori di handicap.
Per i soci delle associazioni escursionistiche e ambientaliste (Touring club, Cai, LegAmbiente, WWF, Fai, Italia Nostra ecc.) l’ imposta di cui al precedente articolo 4 è ridotta del 50%, previa presentazione della tessera.
Sono esentati dal pagamento della imposta di soggiorno i titolari della Civitella Alfedena Cultura Card.
L'applicazione delle esenzioni di cui alle precedenti lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.
Quanto si paga: Riguardo l'importo dell'imposta dovuta, il gestore della struttura ricettiva può emettere una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendo la copia come di regola). oppure inserire il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo I.V.A."
Il Ministro dell‘ Economia e delle Finanze
Visto il comma 1-ter dello stesso articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 secondo il quale il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2010, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;
Visto il comma 1-ter dello stesso articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 laddove stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che la dichiarazione, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l'anno d'imposta 2021;
Visto l’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che disciplina le cosiddette locazioni brevi, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di 2 intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;
Visto il comma 5-ter dello stesso articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 il quale dispone che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2010, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;
Visto il comma 5-ter dello stesso articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 secondo il quale la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
E m a n a il seguente decreto:
Sono approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell’imposta di soggiorno disciplinata dall’articolo 4 del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23 laddove istituita, con deliberazione consiliare, dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni nonché dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;
La dichiarazione deve essere presentata, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e del comma 5-ter dell’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
I.C.P. (Imposta Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni)
Autorizzazioni (art. 11): Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l’autorizzazione. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta salvo che non sia stato emesso alcun provvedimento, l’interessato può procedere all’installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, come da Regolamento.
T.O.S.A.P. (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione (art. 13): Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda all’Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2 del decreto) su appositi moduli messi a disposizione dal Servizio competente e allegare la documentazione prevista dal Regolamento. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data dell’occupazione.
I.S.C.O.P. (Tassa di scopo)
Provvedimenti generali e Federalismo Fiscale: Il Consiglio Comunale con deliberazione n.5 del 23/04/2010, ha approvato l'applicazione, a partire dal 2010, della tassa di scopo prevista dalla legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007). La finalità della tassa di scopo, lo 0,5 per mille sul calcolo IMU per cinque anni, ha come obbiettivo la realizzazione di opere pubbliche (rete idrica e pavimentazione strade comunali). Gli introiti derivanti dalla tassa di scopo serviranno a coprire nel quinquennio la rata di ammortamento del mutuo, mentre per gli anni successivi le rate di ammortamento saranno coperte dalla scadenza di altri mutui in essere, senza dover pesare sul contribuente. Il finanziamento è sostenuto, oltre che con la tassa di scopo, anche da un contributo concesso da parte dello Stato ai sensi della cosiddetta Legge Mancia.
Chi deve/non deve pagare: Deve pagare l'imposta chi è proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel territorio del Comune o titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, superfici, enfiteusi.
Non deve pagare ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISCOP, il proprietario di immobili regolarmente accatastati nelle categorie abitative da A/1 ad A/9, individuati dall'art. 8, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 504/1992. Sono considerate parte integranti dell'abitazione principale le relative pertinenze, anche se distintamente censite in Catasto, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, limitatamente ad un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio. Per quanto non espressamente contemplato nell'apposito regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia IMU.
Modelli e Moduli
Modulo Richiesta tariffa agevolata Servizio Idrico
Modello Dichiarazione Annuale Imposta di Soggiorno
Modello Dichiarazione Mensile Imposta di Soggiorno
Modulo Richiesta esenzione Imposta di Soggiorno
Modello IMU
Denuncia di iscrizione/variazione e dichiarazione possessore/detentore
Modello TASI
Denuncia di iscrizione/variazione e dichiarazione possessore/detentore
Modello TARI
Denuncia di iscrizione/variazione e dichiarazione possessore/detentore
Modulo di Comunicazione Autolettura contatore idrico
Modulo di richiesta Passo Carrabile/Accesso a Raso